In vista dell’imminente definizione al 31 luglio p.v. del periodo di verifica amministrativa dell’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 , si invitano gli iscritti a verificare il proprio Status/Report formativo e a segnalare tempestivamente alla Segreteria dell’Ordine eventuali anomalie e/o mancato caricamento di crediti derivanti da partecipazioni ad eventi formativi (seminari, mostre, pubblicazioni) svolti entro la data del 31/12/2023 (data di scadenza del ravvedimento operoso) e non ancora registrati, avendo cura di fornire la relativa documentazione che ne attesti l’effettivo svolgimento.
Riportiamo, di seguito, le sanzioni previste dall’art.9 del Codice Deontologico per mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi (n.48 ordinari + n.12 deontologici), nel triennio di riferimento:
Art. 9
(Aggiornamento professionale)
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. SOSPENSIONE per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP
4. SOSPENSIONE per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP
5. SOSPENSIONE per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP
Si sottolinea che il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad acquisire i cfp mancanti. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.