La disposizione di sospensione di tutte le attività produttive, contenuta all’articolo 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020, non si applicano alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese i codici: 42 INGEGNERIA CIVILE 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
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